Genitore straniero condannato per reati ostativi: ciò non basta per negare l’autorizzazione a rimanere in Italia col figlio minore

Il legame familiare è elemento rilevante anche ai fini della valutazione della minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico rappresentata dallo straniero

Genitore straniero condannato per reati ostativi: ciò non basta per negare l’autorizzazione a rimanere in Italia col figlio minore

La condanna del genitore straniero per reati ostativi – cioè quei reati considerati particolarmente gravi dall’ordinamento e che impediscono al condannato di accedere ai cosiddetti benefici penitenziari – non comporta automaticamente il diniego dell’autorizzazione alla permanenza in Italia per stare vicino al figlio minore, ma costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico. E l’arretramento della pericolosità in sede di sorveglianza non determina, di per sé, l’accoglimento dell’istanza, ove permanga un rischio attuale, incompatibile con la permanenza dello straniero che è genitore e con l’esercizio di una funzione parentale idonea a garantire ai minori un contesto di legalità.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 23620 del 21 luglio 2026 della Cassazione), i quali, alla luce di una delicata vicenda, hanno negato definitivamente ad uno straniero l’autorizzazione alla permanenza in Italia, autorizzazione bastata sulla presenza in Italia dei due figli minori, uno dei quali affetto da disabilità certificata alla luce della ‘legge 104’.
Già in Appello il giudice aveva ritenuto prevalente la pericolosità sociale dello straniero, condannato per associazione di stampo mafioso ma posto in libertà nell’aprile del 2025.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i magistrati di Cassazione, i quali respingono la possibilità, sollecitata dallo straniero, di una rivalutazione del bilanciamento tra la sua pericolosità e l’interesse dei figli minori, uno dei quali disabile.
In Appello è emerso un quadro di pericolosità attuale, non meramente storica, dello straniero, quadro fondato su elementi molteplici: i ripetuti provvedimenti di espulsione; il rigetto delle domande di protezione internazionale; i precedenti per reati contro la sicurezza pubblica; soprattutto, la condanna definitiva per partecipazione ad un sodalizio mafioso, caratterizzato da struttura gerarchica, disponibilità di armi, regole interne coercitive e obblighi economici periodici. A ciò si è aggiunta l’assenza di un percorso di dissociazione o collaborazione, ritenuta decisiva nel mantenere attuale il rischio di ricaduta in condotte incompatibili con la permanenza in Italia.
Sempre in Appello, poi, è stata valutata la relazione dei ‘Servizi sociali’, riconoscendo il legame affettivo tra padre e figli, ma ritenendo tale legame non sufficiente a superare il quadro di pericolosità delineato, tenuto conto della presenza della madre, del suo inserimento lavorativo e della capacità di gestire il nucleo familiare. Inoltre, è stato considerato che il figlio disabile ha ricevuto cure adeguate e che la presenza del padre non è indispensabile ai fini del suo sviluppo psicofisico.
Così, si è attribuito all’interesse del minore valore prioritario ma non assoluto, soprattutto alla luce della minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico rappresentata dal padre.
Tale visione è, sanciscono i magistrati di Cassazione, coerente con il principio secondo cui la condanna per reati ostativi non determina automaticamente il diniego, ma rileva quando sia sintomatica, come in questo caso, di un rischio attuale.
In questa ottica, infine, l’arretramento della pericolosità del condannato che abbia espiato la pena in sede di sorveglianza non comporta automaticamente l’avanzamento della tutela del minore, poiché occorre verificare se la condotta pregressa, l’inserimento nel sodalizio criminale e la mancata dissociazione integrino ancora una minaccia concreta e attuale, chiosano i magistrati di Cassazione.

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