Contabilità irregolare: in dubbio il credito vantato dall’ex amministratore

Il credito dell’amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità

Contabilità irregolare: in dubbio il credito vantato dall’ex amministratore

Il credito dell’amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità.
Questo il principio con cui i giudici (ordinanza numero 4904 del 4 marzo 2026 della Cassazione) hanno messo in discussione la pretesa avanzata dall’ex amministratore di uno stabile in quel di Milano.
In generale, il credito dell’amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato, come detto, in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve però essere idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto consuntivo.
In sostanza, il credito dell’amministratore deve trovare riscontro nella documentazione contabile regolarmente approvata dall’assemblea.
Tornando alla specifica vicenda, l’ex amministratore ha chiesto al condominio poco più di 7mila euro come rimborso di anticipazioni asseritamente effettuate con propri fondi a favore dello stesso condominio, nonché a titolo di residui compensi inerenti al mandato svolto.
Tale istanza, respinta in primo grado e accolta solo parzialmente in secondo grado, va rivalutata con attenzione, secondo i magistrati di Cassazione, poiché non è corretta la linea seguita in Appello, laddove si è ritenuto soddisfatto l’onere della prova gravante sull’amministratore uscente – relativamente alle anticipazioni da egli personalmente sostenute per conto del condominio nel primo trimestre del 2017 – limitatamente ad alcune spese, non comprese nel consuntivo del 2016. Per esse (stipendio del custode per i mesi di gennaio-febbraio 2017; imposte; acquisto di una passatoia; servizio di pattugliamento ispettivo), il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistere il potere di spesa dell’amministratore e ha verificato che le suddette spese fossero state sostenute con l’impiego di danaro proveniente dai conti correnti bancari personali dell’amministratore.
Ciò detto, i magistrati di Cassazione ribadiscono che il credito dell’amministratore deve trovare riscontro nella documentazione contabile regolarmente approvata dall’assemblea, da un lato, e che l’amministratore non ha – salvo quanto previsto in tema di lavori urgenti – un generale potere di spesa, spettando all’assemblea condominiale il compito non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute, dall’altro.
Invece, nella vicenda in esame, in Appello si è dato atto di gravi irregolarità in ambito contabile, di assenza di un ‘conto corrente’ condominiale, di confusione di patrimoni, ma si sono riconosciute come soggette a restituzione somme sol perché relative a pagamenti attinti dal conto personale, tralasciando invece di dare il giusto peso al dato, tutt’altro che secondario, della confusione tra i patrimoni per mancanza di ‘conto corrente’ condominiale e mancanza bilancio consuntivo che contenesse il disavanzo.

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