Appalto interrotto: possibile parlare di inadempimento contrattuale
Se l’appaltatore non ha portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta, trova applicazione, difatti, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale
In materia di appalto, quando le opere (o i servizi) da eseguire in appalto si interrompono per l’emergere, nel corso della loro esecuzione, di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l’intervento nel rispetto delle regole dell’arte – ad esempio, a causa dei comportamenti negligenti tenuti nei confronti dei clienti ricevitori –, si applicano le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale.
Più in generale, nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, riferendosi la garanzia ‘speciale’ alla diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 25639 del 21 settembre 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra una ditta individuale operativa come corriere e una società operativa nel settore della logistica e in quello del trasporto merci.
In generale, laddove l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
Tornando alla vicenda in esame, sono inequivocabili, secondo i giudici, i comportamenti del titolare della ditta individuale, comportamenti che hanno integrato un inadempimento di notevole importanza e tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti, in quanto, anche se numericamente non rilevanti in rapporto alle consegne giornaliere, si presentano gravi, avendo investito le obbligazioni principali (consegne e ritiri) del titolare della ditta individuale e avendo sicuramente generato un danno d’immagine alla società di trasporti.