Addebito della separazione: basta il riferimento ad episodi di violenza tra coniugi

Dato non ridimensionabile, secondo i giudici, col mero richiamo alla forte conflittualità della coppia

Addebito della separazione: basta il riferimento ad episodi di violenza tra coniugi

Gli episodi di violenza integrano evidenze che sono incompatibili con i doveri coniugali e, pertanto, sono idonei, di per sé, a fondare l’addebito della separazione.
Questo il punto fermo ribadito dai giudici (ordinanza numero 24783 del 26 agosto 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il delicato contenzioso tra due coniugi, aggiungono che, in generale, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore.
Smentita, analizzando la specifica vicenda, la valutazione compiuta in Appello, valutazione che, ribadendo la necessità dell’esistenza di un nesso causale tra condotta violenta e crisi coniugale, aveva valorizzato la forte conflittualità in essere tra i coniugi, soprattutto negli ultimi anni, la crisi del rapporto già da tempo in atto, con progressivo deterioramento della relazione, e, infine, la rottura definitiva del rapporto, con allontanamento del marito dalla casa coniugale, per escludere, contrariamente alla tesi sostenuta dall’uomo, il possibile addebito della rottura alla donna.
In sostanza, per il giudice d’Appello è emerso che la crisi coniugale era già irreversibile e che le condotte dell’uomo e della donna si sono inserite in un quadro di deterioramento avanzato della loro relazione. A questo proposito, vengono richiamati episodi di aggressività verbale, frequenti litigi e comportamenti reciprocamente offensivi dei coniugi, per poi concludere nel senso che le condotte di entrambe le parti, pur connotate da toni accesi, non sono risultate causalmente determinanti della crisi coniugale.
Questa visione viene ‘censurata’ dai magistrati di Cassazione, per i quali è necessario valutare meglio le condotte violente e vessatorie che l’uomo deduce di avere subito per mano della moglie e che assume essere state causalmente determinanti della rottura del rapporto di coppia.
Sulla questione dell’addebito è necessario, in sostanza, prendere in esame le condotte dedotte dall’uomo, ossia le violenze e le aggressioni fisiche da lui subite, gli episodi di violenza da lui subiti in occasione di eventi pubblici (ossia la laurea della figlia), gli episodi di violenza domestica da lui subiti, le lontananze e le omissioni di assistenza, ad opera della donna, nella fase anteriore alla riconciliazione e la prosecuzione delle condotte violente, da parte della donna, anche dopo la presunta riconciliazione della coppia.
Secondo l’uomo, ci si trova di fronte ad una continuità vessatoria da parte della donna nei suoi confronti.
Questa prospettiva potrebbe reggere, secondo i magistrati di Cassazione, e, quindi, portare all’addebito della separazione alla donna, a fronte di dettagli non trascurabili, come le aggressioni fisiche (graffi, schiaffi, colpi) subite dall’uomo, gli episodi di violenza verificatisi a danno dell’uomo durante le vacanze familiari e in occasione di eventi pubblici, gli episodi di violenza domestica subiti dall’uomo, l’aggressione subita dall’uomo durante alcune operazioni peritali, le condotte vessatorie anteriori alla riconciliazione e la prosecuzione delle condotte violente anche dopo la riconciliazione.

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