Venditore ambulante di caldarroste opera in una zona ad alto tasso di inquinamento: sì alla multa
Legittima, secondo i giudici, la delibera comunale che ha dato la stura alla sanzione, poiché ha vietato il commercio itinerante in determinate zone per ragioni di salute pubblica e per esigenze della viabilità
Legittima la multa inflitta al commerciante ambulante di generi alimentari che opera in una zona ad alto tasso di inquinamento.
Questa la posizione pro Comune assunta dai giudici (ordinanza numero 6823 del 21 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in un piccolo paese in provincia di Novara.
Protagonista – malvolentieri, ovviamente – un commerciante ambulante che, munito di carrello a pedale, propone caldarroste ai passanti ma lo fa, come gli contesta la Polizia Municipale, in una zona cittadina interdetta, come da delibera comunale, al commercio in forma itinerante.
Inevitabile la multa per il caldarrostaio, il quale, però, riesce a porne in dubbio la validità, almeno in una prima fase, cioè nel 2018, grazie al pronunciamento del Giudice di pace. Tale vittoria è però di breve durata: in secondo grado, difatti, il giudice del Tribunale sancisce nel 2020 la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato e poggiato sulla delibera comunale del 2003, delibera con cui alcune aree – inclusa, ovviamente, quella percorsa dal caldarrostaio multato – sono state interdette al commercio di caldarroste in forma itinerante. In particolare, secondo il giudice del Tribunale, non è possibile valutare le determinazioni concernenti le modalità di esercizio del commercio adottate per ragioni di tutela della viabilità, della gestione del traffico o della salute pubblica, e il divieto di vendere alimenti in zone a tasso alto di inquinamento. In aggiunta, poi, viene chiarito che la delibera comunale contestata dal venditore ambulante non ha introdotto un’irragionevole disparità di trattamento del commercio itinerante rispetto a quello esercitato con assegnazione di posti fissi, non essendo le due situazioni comparabili.
A fronte delle obiezioni ulteriori sollevate dal commerciante multato, i magistrati di Cassazione confermano la linea adottata in Tribunale: sacrosanta la multa inflitta al caldarrostaio.
In premessa, viene chiarito che il controllo sulla legittimità della sanzione può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge ma non può giungere sino a ‘pesare’ merito e idoneità delle scelte dell’amministrazione a realizzare gli scopi perseguiti.
Detto ciò, per quanto concerne i presunti profili di disparità di trattamento tra commercio itinerante e commercio con postazioni fisse, i magistrati di Cassazione precisano che la disparità di trattamento può configurarsi solo rispetto a situazioni di fatto totalmente identiche e in presenza di un’assoluta ed irragionevole diversità di trattamento, mentre, per le modalità del suo esercizio, il commercio itinerante non è assimilabile al commercio esercitato in posti assegnati all’esercente.
Ampliando poi l’orizzonte, e ragionando anche sulla vicenda in esame, non appaiono palesemente irragionevoli le limitazioni poste al commercio itinerante disposte dalla delibera comunale a tutela della viabilità o della circolazione e sosta delle auto, considerato che lo svolgimento dei mercati avviene in aree previamente individuate, con assegnazione dei posti, tenendo conto della situazione complessiva dei luoghi, dell’afflusso di persone e mezzi, dell’accessibilità, dell’intensità del traffico, dell’esistenza di servizi, in modo da garantire lo svolgimento ordinato del commercio e la tutela di altri interessi concorrenti di pari rilievo. Poi, maggiore è l’esposizione a fattori di rischio per la salute nella vendita di prodotti alimentari suscettibili di consumo immediato in presenza di sorgenti inquinanti derivanti dall’alto tasso della circolazione delle auto, aggiungono ancora i giudici. Senza dimenticare, infine, che il carattere itinerante della vendita mediante carrelli a pedali ha una diversa incidenza anche sulla viabilità rispetto al commercio esercitato in postazioni fisse.
Ragionando poi su un altro fronte, la disciplina locale del commercio non impatta sulla tutela della concorrenza o della libertà di iniziativa economica, poiché le norme locali in tema di limitazioni all’esercizio del commercio itinerante e ai divieti di esercitarle in zone individuate non introducono discriminazioni fra differenti categorie di operatori economici che esercitano l’attività in posizione identica o analoga ma contengono una semplice regolamentazione territoriale del commercio giustificata dalle concrete e localizzabili esigenze di tutela di altri interessi di rango costituzionale (ambiente, salute, tutela dei beni storici et cetera). In questa ottica, quindi, l’imposizione di limiti di ordine generale alla libertà di iniziativa si giustifica per ragioni di utilità sociale, purché l’individuazione di tale utilità sociale non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue.
Chiudendo lo specifico contenzioso, i magistrati di Cassazione sanciscono che la delibera comunale è legittima, poiché ha vietato il commercio itinerante nella zona per ragioni di salute pubblica e per esigenze della viabilità e delle zone di pregio.