Una clausola del preliminare basta per considerare avvenuto il pagamento del prezzo pattuito
Confermata la responsabilità del venditore per non avere provveduto alla stipula del contratto definitivo
Per i giudici ci si trova di fronte ad una obbligazione derivante dall’efficacia retroattiva della risoluzione e volta a reintegrare la situazione patrimoniale delle parti nello stato precedente la stipula, secondo i principi della ripetizione dell’indebito
Richiamato il principio secondo cui il pagamento in misura ridotta, conformemente alla costruzione normativa del ‘Codice della strada’, non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie